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STATUTO
Associazione
di volontariato
“CHIARA MELLE”
onlus
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita l'
organizzazione “Chiara Melle” ai sensi della Legge 11
agosto 1991, n. 266 e della legge regionale e della legge regionale di
attuazione e normative CEE e loro modificazioni ed integrazioni anche nel campo
socio-culturale inerenti il volontariato, persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile e culturale, denominata di seguito
Associazione.
La qualificazione di “organizzazione di
volontariato”, onlus di diritto, dopo l'iscrizione al registro regionale,
con i relativi dati, costituiranno peculiare segno distintivo e a tale scopo
devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della
medesima.
Art. 2 ( Sede e durata)
L’Associazione opera in Puglia e potrà aprire altre
sedi in tutto il territorio nazionale, su delibera del direttivo, senza che
questo costituisca modifica statutaria.
La sede legale è in via Tito Speri, n. 5/a, 74028 SAVA (TA).
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto,
ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale
di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di
esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.
Art. 4 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci
dell’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’attività dell’Associazione stessa.
Art. 5 (Modificazione dello statuto)
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere
presentate all’Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un
decimo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei
soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 6 (Interpretazione dello
statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della
interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
TITOLO II: FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7( Finalità nello scopo )
L'associazione non ha scopo di lucro ed opera con
azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti nei settori :
a) assistenza sociale e socio sanitaria
b) tutela diritti
c) promozione della cultura e dell’arte
d) istruzione e formazione
Tutto quanto precede secondo le previsioni
dell'art.10 del Dlgs 460/97, per il perseguimento in via esclusiva, di scopi di
solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo
art. 8.
L'attività dei volontari non potrà essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata
entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
Art. 8
(Finalità nell'obiettivo)
Essa è volta alla promozione della sicurezza stradale, alla sensibilizzazione dei familiari delle vittime di strage stradale e giustizia ai superstiti, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendano impegnarsi per il raggiungimento di quei fini; l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione; il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica agli associati che ne abbiano bisogno; un capillare lavoro di contatto e collaborazione con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai mezzi di comunicazione; il collegamento e l’associazione con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini; la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze; l’attuazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, manifestazioni ed ogni altra utile iniziativa su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti anche tramite l’istituzione di borse di studio scolastiche.
L’associazione intende, inoltre,
perseguire attività volte alla tutela dei minori e delle famiglie, operando per
la difesa dei diritti degli stessi minori al fine di una crescita armonica
all’interno delle proprie famiglie; per tali ragioni ispirandosi ai principi
della solidarietà umana si prefigge come scopo quello di aiutare bambini e
adolescenti in stato di disagio e difficoltà organizzando seminari, convegni
attività editoriali, ecc. e anche per mezzo di attività ed incontri nelle
scuole; di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della
condizione giovanile.
L’associazione Chiara Melle, partendo dalla consapevolezza che nel territorio, tra i giovani, c’è un mondo di arte, cultura e valori sociali ancora inespressi o non adeguatamente conosciuti, vuole con azioni mirate, prenderli per mano e ricondurli alla consapevolezza dell’intera città, il suo fermento culturale, le idee ed il movimento dei suoi giovani, a sostegno delle attività di integrazione e partecipazione attiva delle nuove generazioni.
L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro,
si atterrà in particolare ai seguenti principi: esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività,
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
TITOLO III: GLI ASSOCIATI
Art. 9 (Soci)
Possono far parte dell’associazione in numero
illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono
collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia
le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto,
mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione
il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere:
Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o
giuridiche che hanno costituito l’associazione e firmato gli atti fondativi
della stessa.
Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che
aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica
quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci
Onorari,
Sono soci Onorari le persone fisiche e
giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro
opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti
coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o
mediante conferimento in denaro o in natura.
Soci Junior i soci
minori di anni diciotto, che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento
della maggiore età.
La
superiore classificazione si intende dettata a soli fini terminologici ed ad
essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci
rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e
gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione, che si impegna in tal modo a
garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, senza
prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati,
nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci
maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi
dell’Associazione. I soci junior, al compimento della maggiore età, diverranno
soci ordinari e, pertanto, assumeranno automaticamente il diritto di voto negli
stessi termini e modi di esercizio degli altri soci. I soci sono tenuti al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, all’osservanza delle delibere
degli organi sociali e al pagamento della quota associativa che è
intrasmissibile né rivalutabile. Ogni socio può frequentare la sede sociale e
tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione,
partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi
dalla stessa forniti.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in
favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di
lavoro dipendente o autonomo. I soci hanno il dovere di rinunciare in favore
dell’associazione a tutti i diritti connessi all’attività professionale,
prestata nell’ambito associativo, tranne la proprietà intellettuale.
Art. 10 (Diritti)
I soci hanno il diritto di eleggere gli organi
dell’Associazione.
Tutti i soci, hanno uguali diritti di voto e di
eleggibilità, tranne i soci junior.
Essi hanno i diritti di essere informati sulle
attività dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima come
stabilito dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e
secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Art. 11 (Doveri)
I soci devono svolgere la propria attività verso
gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci ed
all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato
con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale).
Le attività svolte dai soci a favore
dell’Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato
e autonomo.
Art. 12 (Esclusione)
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo
statuto o che abbia recato danno alle attività o alla sua immagine può essere
escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto
segreto e dopo avere ascoltato le eventuali giustificazioni dell’interessato.
Il socio escluso può ricorrere contro la decisione
di esclusione alla prima Assemblea.
Art. 13 (Decadenza)
La
qualità di socio si perde inoltre per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la
decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal
mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni Socio può recedere
dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
I soci che abbiano, comunque cessato di appartenere
all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
TITOLO IV: GLI ORGANI
Art. 14 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Vice Presidente;
e)
il Segretario;
f)
il Tesoriere;
g)
il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
CAPO
I: L’Assemblea
Art. 15 (Composizione)
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in
assenza del Presidente, dal Vicepresidente o, in mancanza di loro, dal socio
più anziano presente all’Assemblea.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 16 (Convocazione)
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun socio (anche attraverso l’invio con posta elettronica o fax),
oppure mediante affissione presso la sede dell’Associazione dell’avviso di
convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può pure essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del
codice civile.
L’Assemblea deve essere convocata presso la sede
dell’Associazione o in luogo idoneo ad accogliere i soci, anche fuori dalla
sede sociale.
Art. 17 (Validità della assemblea)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci
in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione in presenza di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per
delega.
In seconda convocazione le deliberazioni sono
valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Non sono ammesse deleghe per più di due soci.
Non sono ammesse deleghe a soggetti non soci.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Art. 18 (Votazione)
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei
presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello
statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti
persone e le qualità delle persone.
L’Assemblea nomina un segretario e due scrutatori
quando necessario.
Art. 19 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea
sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal
Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede
dell’organizzazione.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di
trarne copia.
CAPO
II: Il Consiglio Direttivo
Art. 20 (Composizione)
L’Assemblea elegge fra i propri soci un Consiglio
Direttivo composto da tre a sette membri, tra cui il Segretario, il
Vicepresidente, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. Il
Presidente dell’Assemblea è Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 21 (Durata e funzioni)
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il
periodo di tre anni.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di
amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il
Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o
soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della
votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a
quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero
superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove
elezioni.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri aventi diritto di voto in seno al
Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Esso procede alla compilazione dei bilanci
preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo redigere il
regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti i soci.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere
riconfermati.
Art. 22 (Convocazione)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri e comunque entro il 31 marzo per deliberare in
ordine al preventivo ed al consuntivo.
CAPO
III: Organi e cariche
Art. 23 Il Presidente e il
Vicepresidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione
nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla sua prima riunione.
Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che
sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato
dagli aderenti.
In caso di impedimento il Presidente è sostituito
dal Vicepresidente, che ne assume anche la firma sociale.
Il Presidente può delegare in via permanente o
transitoria, parte dei propri compiti e poteri a membri del Consiglio
Direttivo. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente coincide
temporalmente con quello dell’Assemblea.
Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in
nome e in rappresentanza dell’Associazione, attesta di per sé l’assenza o
l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e
responsabilità in merito.
Art. 24 Il segretario
Il segretario coordina il Presidente e ha i
seguenti compiti:
1) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del
registro degli associati;
2) provvede al disbrigo della corrispondenza;
3) è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio
arbitrale.
ART. 26 Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione
amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario
e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e
preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti
i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e
uffici postali, ivi compresa ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni
affidategli dagli organi statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal
Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo,per importi il cui limite
massimo viene definito dallo stesso Consiglio Direttivo.
ART. 27 Il Collegio dei Probiviri
Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione
e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi e gli associati oppure tra
gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un
Collegio dei Garanti formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio,
dal Presidente del tribunale di Taranto il quale nominerà anche l’arbitro di
competenza della parte che non vi abbia provveduto
TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 28 (Indicazioni del patrimonio)
Il patrimonio è costituito:
a)
quote sociali;
b)
da beni mobili ed immobili
che diventeranno di proprietà dell’Associazione stessa;
c)
da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d)
da eventuali erogazioni,
donazioni, lasciti;
e)
ogni altro tipo di entrate
ammesse ai sensi della L. 266/1991.
Art. 29(I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni
registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono
essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i
beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere
consultato dai soci.
L’associazione ha il divieto di distribuire tra i
soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli
eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 30 (Contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota
associativa dei soci, stabilita dall’Assemblea, annualmente.
I contributi straordinari sono elargiti dagli
aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
Art. 31 (Erogazioni, donazioni e
lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni
sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con
beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di
essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Art. 31 (Proventi derivanti da
attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei
proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell’Associazione e con i principi della L. 266/91.
Art. 32(Scioglimento e devoluzione
dei beni)
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione
e quindi la liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal
Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non
lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel
presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità
sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e
comunque secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della L. 266/91, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni,
utili e riserve ai soci.
TITOLO VI : IL BILANCIO
Art. 33(Bilancio e conto consuntivo)
L’esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e
termina il 31 di dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovranno essere redatti i
documenti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate
intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di
spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Art. 34(Formazione e contenuto del
bilancio)
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale
successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in
singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo.
Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio
Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative
all’anno trascorso.
Art. 35(Approvazione del bilancio)
Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea
con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e
depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della
seduta, e può essere consultato da ogni socio.
Il conto consuntivo è approvato dall’ Assemblea con
voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.
Eventuali eccedenze di bilancio verranno
prioritariamente destinate alla costituzione di un patrimonio permanente che
potrà anche essere devoluto ad una costituenda fondazione avente finalità
analoghe a quelle dell’Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche
indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla
legge.
TITOLO VII: LE CONVENZIONI
Art. 36(Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e
soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del
Presidente, nella sede dell’Associazione.
Art. 37(Stipulazione della
convenzione)
La convenzione è stipulata dal Presidente della
Associazione.
Art. 38(Attuazione della convenzione)
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di
attuazione della convenzione.
TITOLO VIII: DIPENDENTI E
COLLABORATORI
Art. 39(Dipendenti e collaboratori)
I soci prestano la loro opera gratuitamente in
favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere dei dipendenti e
collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono
disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ
Art. 40(Responsabilità ed
assicurazione dei volontari)
I volontari dell’Associazione sono assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 4 della L. 266/91.
Art. 41(Responsabilità
dell’Associazione)
L’Associazione risponde, con le proprie risorse
economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei
contratti stipulati.
Art. 42(Assicurazione
dell’Associazione)
L’Associazione può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’
Associazione stessa.
TITOLO X: COMITATO SCIENTIFICO
Art. 43 Comitato Scientifico
L’Associazione
potrà dotarsi di un comitato scientifico composto da 3 a 9 membri scelti tra
gli esperti e gli studiosi dei campi e delle metodologie di intervento oggetto
dell’attività previste dallo statuto dell’associazione.
La carica di membro del Comitato scientifico è
incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’associazione.
TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44– Norma Finale
Per tutto quanto non contemplato nel presente
statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
L’interpretazione e applicazione delle presenti norme deve avvenire in
conformità e nel rispetto dei principi e finalità che regolano l’Associazione
Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella
riunione del 27 maggio 2011.











